Autenticazione di firma

Ultima modifica 13 marzo 2019

Le leggi n.127/97 e 191/98 hanno eliminato l'autenticazione delle firme nelle istanze alla Pubblica Amministrazione. Anche le dichiarazioni e gli allegati alle istanze non devono essere autenticate: basta che siano sottoscritte davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, o, se inviate per posta, fax, o presentate da altre persona, siano corredate della fotocopia di un documento valido.
Nei pochi casi in cui è ancora ammessa l'autenticazione da parte dello Sportelo Unico per il cittadino (ad esempio quando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è "collegata" ad una domanda da presentare all'amministrazione), è necessario presentarsi all'ufficio con un documento d'identità e il testo della dichiarazione

Costo

  • Euro 0,26 per diritti di segreteria se l'autentica è in carta semplice;
  • Euro 0,52 per diritti di segreteria e una marca da Euro 16,00 se in bollo.

Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.
Tra i principali casi di esenzione vi sono i certificati ad uso INPS o ASL.

Al fine di agevolare l'assolvimento dell' imposta di bollo, presso lo Sportello Unico per il Cittadino è impiegato il bollo virtuale; pertanto il cittadino potrà pagare l'importo dovuto direttamente all'ufficio senza doversi recare preventivamente presso le tabaccherie o rivenditori autorizzati per l'acquisto della marca.

Tempi di svolgimento della pratica
Rilascio immediato.