Ritiro della patente di guida

Ultima modifica 21 luglio 2022

Per ritiri non finalizzati alla Sospensione o alla Revoca ai sensi dell'art. 218 C.d.S., il ritiro della patente è previsto per due tipi di infrazioni:

  1. Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S.);
  2. Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S.)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

La patente viene trattenuta presso il Comando di Polizia Locale che ha proceduto al ritriro per un tempo di 10 giorni. In questo periodo l’interessato potrà procedere alla visita medica e recarsi allo sportello per il ritiro (sempre previo esibizione di certificato medico di idoneità).

Trascorsi i 10 giorni senza che l’interessato abbia attivato la procedura indicata al paragraro precedente la patente scaduta viene inviata alla Prefettura UTG del luogo della commessa violazione e viene restituita dall’Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l’idoneità del soggetto a condurre veicoli.

Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l’idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.