Procedure rateizzazioni
L'art. 202 bis del Codice della Strada prevede che le persone, tenute al pagamento di verbali elevati per violazioni al Codice della Strada di importo superiore a € 200,00, che versino in situazioni economiche particolarmente disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi di tale facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.626,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso chi presenta la richiesta, e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Ogni rata non Può essere inferiore a € 100, e si possono concedere:
- fino ad un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera € 2.000,00;
- fino ad un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera € 5.000,00;
- fino ad un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera € 5.000,00.
- E' possibile presentare istanza di rateizzazione della sanzione compilando il modulo qui scaricabile
A chi rivolgersi:
La richiesta va inoltrata, con allegata documentazione,
- alla mail protocollo@comune.orbassano.to.it
- direttamente a mani all’Ufficio Protocollo, durante l’orario di apertura.
- presentata al Comando della Polizia Locale di Orbassano, via Di Nanni 20/2 il mercoledì dalle 13.30 alle 16.30 e venerdì dalle 09.00 alle 12.00 oppure spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata allo stesso Comando.
Cosa occorre:
Si ricorda che è necessario allegare la documentazione comprovante la situazione di disagio economico (dichiarazione dei redditi, modello CUD o autocertificazione).
La presentazione di tale domanda implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto ed al Giudice di Pace.
Tempi:
- La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione al Codice della Strada.
- Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il Sindaco adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
- In casi di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio della rateazione.
- In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego.