Riduzione sul prezzo del gasolio e del GPL per uso riscaldamento nelle zone non metanizzate

Ultima modifica 14 marzo 2019

Chi può richiederlo
Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane con la circolare prot. n° 41017 del12/04/2010, il beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lett. c) della legge 448/98, è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo l’art. 4 del DL N° 268/2000 (convertito in legge n° 354/2000), come “porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”.

Come fare per ottenere la riduzione
E’ sufficiente compilare il modello allegato “A” e consegnarlo alla ditta presso la quale ci si rifornisce di combustibile per il riscaldamento. In caso vi siano dubbi sull’esatta ubicazione dell’impianto l’utente potrà chiedere l’attestazione, compilando il modello allegato “B” e presentandolo allo sportello del Cittadino, Via Cesare Battisti n°10.