Procedure riduzione del 30% importi verbali C.D.S.
Ultima modifica 15 luglio 2022
COSA DICE LA LEGGE:
Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, entrano in vigore le norme che introducono la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice della Strada.
Chi può beneficiare della riduzione Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido può pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30%,
Può beneficiare della riduzione anche chi riceve per posta dal 21.08.2013 un verbale per una violazione commessa prima di tale data.
Quando si può usufruire della riduzione 30% Dal 21.08.2013, se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
NB: Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, il 21.08.2013, se non sono trascorsi cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.
Per quali violazioni è applicabile
La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Si veda a destra nella colonna "documenti" la tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni.
La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi:
- violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta
- violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza)
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di assicurazione -)
- violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Come: Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. All'interessato saranno fornite le indicazioni per l'effettuazione del pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia.
Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.
Calcolo dei termini: Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento è fino al 26.08.2013). e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a seconda delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio Ad esempio, nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario: se il ritiro del verbale presso l'ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall'undicesimo giorno dal ricevimento. (ricevuta la cartolina il 1settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrà diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrà pagare l'importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.
NB: Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.