Procedure rateizzazioni
Ultima modifica 27 ottobre 2023
L'art. 202 bis del Codice della Strada prevede che le persone, tenute al pagamento di verbali elevati per violazioni al Codice della Strada di importo superiore a € 200,00, che versino in situazioni economiche particolarmente disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi di tale facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.626,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso chi presenta la richiesta, e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Ogni rata non Può essere inferiore a € 100, e si possono concedere:
fino ad un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera € 2.000,00;
fino ad un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera € 5.000,00;
fino ad un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera € 5.000,00.
E' possibile presentare istanza di rateizzazione della sanzione compilando il modulo qui scaricabile
A chi rivolgersi: |
La richiesta va inoltrata, con allegata documentazione,
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Cosa occorre: |
Si ricorda che è necessario allegare la documentazione comprovante la situazione di disagio economico (dichiarazione dei redditi, modello CUD o autocertificazione). La presentazione di tale domanda implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto ed al Giudice di Pace. |
Tempi: |
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione al Codice della Strada. Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il Sindaco adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta. In casi di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio della rateazione. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego. |