Procedure per ricorsi
Ricorso al PREFETTO
Si può presentare ricorso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero il trasgressore è stato fermato dall’agente Polizia Locale su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale.
Se il verbale d’accertamento (c.d preavviso) è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che deve avvenire entro 100 giorni dalla data di accertamento così come modificato dalla legge 120/2010 (art. 201 C.d.S.).
Ricorso al GIUDICE DI PACE
Il ricorso al Giudice di Pace si presenta direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace competente per territorio, oppure spedendo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - in tal caso fa fede la data di spedizione - allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o notifica del verbale. (scarica il modulo per presentare ricorso)
- Per il deposito del ricorso occorre provvedere al pagamento degli importi indicati nella tabella dei diritti di segreteria (scarica la tabella). Il tutto deve essere presentato attraverso una Comunicazione del Versamento del Contributo Unificato.
- Presso le tabaccherie è possibile acquistare le marche da bollo per il versamento del contributo unificato ed all’occorrenza del diritto di segreteria
- Nel ricorso occorre indicare il domicilio presso il quale sarà notificato il decreto con cui il Giudice di Pace fissa l’udienza di comparizione (anche a mezzo fax o ad un indirizzo e-mail – Pec se indicati dal ricorrente). Se è nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti.
- Nel caso in cui il ricorso non contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, ovvero l’indicazione del procuratore, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
- E' importante allegare al ricorso l'atto impugnato, cioè il verbale, possibilmente in originale, con tutti i documenti, anche in copia, utili per sostenere le proprie ragioni. Il Giudice può disporre, per gravi e documentati motivi la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, nella prima udienza di comparizione.
- Il ricorso va firmato obbligatoriamente da parte del destinatario della sanzione, cioè chi è indicato sul provvedimento opposto, a pena di irricevibilità dello stesso.
- Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice di Pace convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
- Occorre poi indicare, sinteticamente, ma in modo chiaro, i motivi di opposizione, di illegittimità, le ragioni di fatto che possono aver condotto a commettere la violazione e che possono essere ritenute utili dal Giudice al fine dell'accoglimento del ricorso.
- E' possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione. Deve poi essere formulata la richiesta, a conclusione del ricorso, di annullamento del provvedimento opposto e in caso il ricorso venga respinto, la riduzione della sanzione al minimo edittale; in tal caso andranno indicate le ragioni o giusti motivi per il beneficio del minimo.
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