Procedura espropriativa

Ultima modifica 3 giugno 2020

L'espropriazione è il procedimento volto al trasferimento coattivo della proprietò di un immobile essenziale per il raggiungimento di un fine pubblico, contro la corresponsione di un'indennità.

Fasi principali nelle quali si articola la procedura espropriativa:

  • Dichiarazione di pubblica utilità
  • Deposito del progetto e della relazione esplicativa dell'opera
  • Esame delle osservazioni e determinazione indennità provvisoria di espropriazione
  • Ritenute fiscali
  • Cessione Volontaria
  • Accettazione dell'indennità
  • Indennità non accettata
  • Decreto definitivo di espropriazione
  • Determinazione definitiva dell'indennità
  • Svincolo indennità depositate presso la cassa DD. e PP.
  • Retrocessione
  • Accessione invertita

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÁ: il Comune dichiara la pubblica utilità approvando uno strumento urbanistico esecutivo (Piano Particolareggiato, Piano per gli Insediamenti Produttivi, ecc.), oppure un progetto di opera pubblica, o dichiarando esplicitamente di pubblica utilità il progetto di una certa opera da realizzare. Il provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera deve indicare i termini entro cui dovranno iniziare e finire la procedura espropriativa ed i lavori previsti.

DEPOSITO DEL PROGETTO E DELLA RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'OPERA, da parte dei soggetti legittimati all'espropriazione, PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. I proprietari dei beni da espropriare, quali risultano dalle ricerche catastali, sono avvisati mediante forme di pubblicità, rivolte sia alla generalità (deposito degli atti presso la Segreteria del Comune, pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, inserzione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale Regionale), sia ai singoli (avvisi notificati individualmente), che sono così messi in condizione di tutelare la propria posizione, anche intervenendo nel procedimento in corso, presentando delle osservazioni nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso all'albo pretorio del Comune.

ESAME DELLE OSSERVAZIONI e DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE: L'ente espropriante emette il decreto con il quale si pronuncia sulle eventuali osservazioni degli interessati ed indica la misura dell'indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto.

  • Indennità di esproprio per i terreni edificabili, cioè dotati delle possibilità legali (considerati la destinazione urbanistica degli stessi, e gli eventuali vincoli di legge che ne limitino l'edificabilità) ed effettive (considerate la presenza o vicinanza di opere di urbanizzazione, e le caratteristiche morfologiche del terreno) di edificabilità è così determinata : è pari alla media, decurtata del 40%, del valore di mercato del bene sommato al suo reddito dominicale degli ultimi 10 anni (art. 5 bis c. 1 L. 359/92). In ogni caso l'indennità non potrà risultare superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione I.C.I. (art. 16 c. 1 D.lgs. 504/92). Sull'indennità di esproprio spetta, invece, una maggiorazione nel caso che, negli ultimi 5 anni, l'I.C.I. pagata dall'espropriato, o dal suo dante causa, sia stata commisurata su di un valore maggiore di quello dell'indennità stabilita (art. 16 c. 2 D.Lgs. 504/92).
  • Indennità di esproprio per edifici e manufatti: è pari al valore, cioè al costo, della costruzione al netto della detrazione stabilita tenuto conto della vetustà del bene . Chiunque vantasse diritti sui suddetti terreni edificabili, edifici e manufatti, sarà fatto indenne dagli stessi proprietari (art. 27 L. 2359/1865).
  • Indennità di esproprio per terreni agricoli, o comunque non edificabili da soggetti privati, perchè carenti delle suddette possibilità legali o effettive , si determina con riferimento ai valori agricoli medi relativi alle colture in atto, desunti dalle tabelle redatte annualmente dalle Commissioni Provinciali per gli Espropri. Eventuali fittavoli e mezzadri hanno un diritto autonomo ad ottenere un'indennità pari a quella percepita dal proprietario.

RITENUTE FISCALI - Se i terreni espropriati ricadono nelle zone di P.R.G. "A,B,C,D," (ex D.M. 1444 /68), oppure sono interessati da interventi di edilizia residenziale pubblica, le indennità di esproprio, di occupazione, il risarcimento del danno per accessione invertita, e gli interessi comunque dovuti, sono soggetti, a carico di coloro che non esercitano imprese commerciali, ad una ritenuta fiscale del 20% che, a scelta dell'espropriato, può essere a titolo d'imposta o a titolo d'acconto (art. 11 c. 5,6,7,8,9, L. 413/91). - Le indennità di esproprio relative a terreni edificabili, se corrisposte a soggetti esercenti attività d'impresa commerciale, sono soggette ad I.V.A. (artt. 2 c. 1, 13 Lett. a D.P.R. 633/72).

CESSIONE VOLONTARIA: Gli espropriandi hanno diritto di convenire la cessione volontaria del bene (in ogni fase del procedimento espropriativo, e comunque prima dell'emissione del decreto definitivo di espropriazione, in caso di aree edificabili; entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di offerta delle indennità, in caso di aree agricole), accettando l'indennità offerta ed interrompendo, pertanto, la procedura espropriativa, attraverso la stipulazione di un atto pubblico amministrativo le cui spese di registrazione, trascrizione e voltura sono a carico dell'ente espropriante. L'indennità offerta diviene in tal modo definitiva, con le seguenti maggiorazioni : per i terreni edificabili (come sopra indicati) non si effettua la decurtazione del 40%, mentre per i terreni agricoli (o comunque non edificabili) vi è una maggiorazione fino al 50% rispetto all'offerta. Nel caso in cui il proprietario sia coltivatore diretto del fondo, l'indennità viene triplicata.

ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÁ: entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di offerta delle indennità, i proprietari possono comunicare all'ente espropriante l'accettazione dell'indennità . L'ente espropriante emetterà ordinanza di pagamento diretto, prima di procedere con l'emissione del decreto definitivo di espropriazione.

INDENNITÁ NON ACCETTATA: in caso di silenzio della parte interessata o se l'indennità offerta è espressamente rifiutata, la stessa viene depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (Direzione Provinciale del Tesoro - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato), a favore del proprietario espropriando.

DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIAZIONE: effettuato il deposito, viene emesso il decreto di espropriazione che segna il passaggio della proprietà del bene, o di altro diritto reale sullo stesso, a favore dell'Ente Pubblico. Tale decreto, notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, nonché pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, deve essere registrato presso il competente Ufficio del Registro, trascritto presso il competente Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliari - e volturato all'Ufficio del Catasto.

DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÁ: viene richiesto alla Commissione Provinciale Espropriazioni di determinare l'importo dell'indennità definitiva. Le relazioni di stima vengono notificate ai proprietari espropriandi e depositate nella segreteria comunale e l'avvenuto deposito è reso noto con avviso da affiggere nell'albo pretorio del Comune. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio per proporre opposizione alla stima della Commissione, davanti alla competente Corte d'Appello (art. 19 L. 865/71).

SVINCOLO INDENNITA' DEPOSITATE PRESSO LA CASSA DD. E PP.:le indennità depositate presso la Cassa DD.PP. possono essere svincolate dagli espropriati, richiedendo, con apposita istanza, provvedimento di svincolo all'Ente espropriante e dimostrando la libertà e proprietà dell'immobile espropriato.

RETROCESSIONE: terminate la procedura espropriativa e l'esecuzione dell'opera prevista, il Comune deve pubblicare un elenco dei beni che non sono serviti per la realizzazione dell'opera stessa, e che sono pertanto nella condizione di poter essere rivenduti (cd. Retrocessione parziale). Gli ex proprietari o i loro aventi causa, che fossero intenzionati a riacquistare i beni espropriati, nei 3 mesi successivi devono comunicarlo al Comune (art. 61 L. 2359/1865). I soggetti interessati, rispetto all'Ente Pubblico, vantano una situazione di interesse legittimo, tutelabile davanti al Giudice Amministrativo, a veder pubblicato il suddetto elenco. Terminata la procedura espropriativa, se l'opera prevista non sia stata realizzata, e siano scaduti i termini fissati nel provvedimento di inizio procedimento, come eventualmente prorogati (art. 13 c. 2 L. 2359/1865), gli espropriati hanno il diritto (tutelabile davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria) di ottenere la cd. Retrocessione totale dei beni espropriati. Il "prezzo " della retrocessione, se non pattuito amichevolmente tra le parti, sarà fissato giudizialmente (art. 60 u.c. L. 2359/1865). Il Comune può impedire la retrocessione, avvalendosi del diritto di prelazione previsto dall'art. 21 della L. 865/71, da far valere nel termine di 180 giorni, dietro pagamento di un'ulteriore indennità agli espropriati che, in assenza di un accordo amichevole, verrà stabilita dalla Commissione Provinciale Espropriazioni.

ACCESSIONE INVERTITA: Scaduti i termini entro cui doveva essere ultimata la procedura espropriativa, se i lavori si trovino ad un punto tale che il terreno risulti ormai irreversibilmente trasformato, e se il decreto di esproprio non è stato emesso, il Comune acquista la proprietà del suddetto terreno a seguito della cd. accessione invertita, istituto giuridico creato dalla Corte di Cassazione. In conseguenza di ciò, gli ex proprietari hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito (da far valere entro 5 anni).

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