Procedura di occupazione d'urgenza
Ultima modifica 3 giugno 2020
Gli effetti dell'espropriazione possono essere anticipati mediante l'occupazione d'urgenza, con la quale si consente all'ente espropriante di entrare in possesso degli immobili e di avviare i lavori entro tempi brevi dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Fasi principali nelle quali si articola la procedura di occupazione d'urgenza:
- Decreto di occupazione di urgenza
- Stato di consistenza e verbale di immissione in possesso
- Determinazione dell'indennità definitiva di occupazione
DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA: dichiarando, oltre alla pubblica utilità, anche l'urgenza ed indifferibilità dei lavori da realizzare, l'ente espropriante può prendere possesso degli immobili necessari, anche prima del decreto definitivo di espropriazione, per mezzo del decreto di occupazione d'urgenza. L'occupazione dovrà avere luogo entro tre mesi dalla data del decreto e la sua durata non potrà essere protratta oltre il termine di cinque anni decorrenti dalla data di immissione nel possesso (art 20 L.865/71).
STATO DI CONSISTENZA E VERBALE IMMISSIONE IN POSSESSO. L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e l'immissione nel possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno 20 giorni prima del proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all'albo del Comune in cui sono siti gli immobili.
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA: in seguito all'emissione del decreto definitivo di espropriazione, viene richiesto alla Commissione Provinciale Espropriazioni per Pubblica Utilità di determinare l'importo dell'indennità definitiva di occupazione d'urgenza. L'indennità di occupazione per i terreni edificabili, o già edificati, viene stabilita nella misura dell'interesse legale per ogni anno di occupazione ed eventuali frazioni di anno a far data dall'immissione nel possesso sino alla fine dell'occupazione stessa. Per i terreni agricoli (o comunque non edificabili), l'indennità di occupazione risulta, per ciascun anno, pari a 1/12 dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione (art. 20 L. 865/71). Le relazioni di stima vengono notificate ai proprietari espropriandi e depositate nella segreteria comunale e l'avvenuto deposito è reso noto con avviso da affiggere nell'albo pretorio del Comune. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla data di notifica della comunicazione dell'indennità per proporre opposizione alla stima della Commissione, davanti alla competente Corte d'Appello (art 19 L. 865/71). La giurisprudenza della Corte Costituzionale consente adesso agli interessati di adire la Corte d'Appello per la determinazione dell'indennità di occupazione e di esproprio, rispettivamente subito dopo l'immissione nel possesso del Comune dei beni, e subito dopo l'emissione del decreto di esproprio.