Prevenzione e repressione dei rumori molesti notturni e contenimento del degrado urbano

Pubblicato il 31 luglio 2020 • Comune

Al fine di tutelare la sicurezza, il decoro e la quiete della città, prevenendo quei comportamenti che incidono sulla qualità della vita, assicurando a tutti i cittadini una serena e civile convivenza e rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la libera fruizione di tutti i luoghi pubblici, l'Amministrazione ha pubblicato l'Ordinanza n.67/2020 nella quale si dispone che su tutto il territorio comunale: 

  • Sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l’ordine pubblico.

  • È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, quali urla e schiamazzi dalle ore 23.00 alle ore 06.00, salvo casi particolari in cui il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

  • Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi e dalle ore 24,00 devono cessare completamente.

  • L’uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, in prossimità di luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 06.00.
    È segnatamente vietato:
    a. usare in modo continuo e inadeguato l’avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi; 
    b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
    c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
    d. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo e il richiamo tramite segnalatori acustici.
    e. gli apparecchi di riproduzione sonora a bordo dei veicoli devono essere utilizzati in modo da non essere uditi solo nelle immediate vicinanze dell’utilizzatore e comunque non devono mai arrecare disturbo agli abitanti delle abitazioni private.

  • La pratica di giochi di gruppo e attività sportive all’aperto su area pubblica è vietata senza
    preventiva autorizzazione.

  • La pratica di giochi di gruppo e attività sportive all’aperto nei parchi e nei giardini è vietata dalle ore 00,00 alle ore 07,00.

  • I giochi all’interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Per le finalità del contenimento del degrado urbano e tutela della salute pubblica.

  • È vietato dalle ore 21,00 alle 06,00 su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresi parchi e giardini, con esclusione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e loro dehors, il consumo di bevande alcoliche.

  • Ai titolari delle attività di cui al punto 1 e ai circoli privati, è vietato la vendita per asporto di
    bevande alcoliche dalle ore 00,00 alle 03,00. È vietata anche la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 14° a partire dalle 00,00 alle 03,00. Dopo le ore 03,00 entrano in vigore gli ulteriori divieti delle norme nazionali in materia.

  • Ai titolari delle attività di cui al punto 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all’esterno dei
    locali e in particolare all’uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene pubblica. I gestori sono tenuti, nell’adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.

  • I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un’ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di dieci metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori per la raccolta all’interno dell’esercizio.

  • I pubblici esercizi dovranno osservare l’orario di chiusura alle ore 02,00 salvo deroghe concesse con ordinanza sindacale in occasione di eventi che coinvolgono l’intero territorio.

Ordinanza n.67/2020

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Modifiche all'Ordinanza n.67/2020

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