Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT

Ultima modifica 19 febbraio 2024

Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT
Che cosa sono le disposizioni anticipate di trattamento – DAT

Previste dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, consistono in dichiarazioni con le quali ogni persona, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari.

Comunemente le DAT sono chiamate "testamento biologico" o "biotestamento".

Chi può fare le DAT
Solo i maggiorenni capaci di intendere e di volere.

Come fare le DAT
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio

oppure

  • scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’inserimento nell’apposito registro. In questo caso, le DAT dovranno essere presentate in 2 originali (3 se è nominato il fiduciario) in busta chiusa.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Le DAT possono essere videoregistrate nel caso in cui il paziente sia ricoverato in struttura sanitaria e le sue condizioni fisiche siano tali da non consentirgli altre modalità di espressione della volontà.

Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni”.

Nomina del fiduciario e ruolo del medico
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

  • esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

(Testo tratto dal sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it)

Per Info: Ufficio di Stato Civile

Al fine di garantire riservatezza, le Dat saranno ritirate nelle giornate di martedì e giovedì, su appuntamento, con orario 14.00 – 16.00