Covid-19: norme e misure di contenimento

Ultima modifica 9 febbraio 2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

SCUOLA

Il decreto introduce novità riguardo la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 e delle quarantene nel sistema educativo, scolastico e formativo, favorendo il più possibile la didattica in presenza. Consulta la scheda di sintesi sul sito del Ministero dell’istruzione. Al riguardo sono state elaborate prime Domande e risposte per le scuole, disponibili a questo link

Vedi anche Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022

ALTRE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO

Green Pass 

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.  

Circolazione stranieri in Italia 

A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. 

Meno limitazioni ai vaccinati 

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. 

Per saperne di più

  •  Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

DPCM 21 gennaio 2022

Con il nuovo Dpcm si estende l’utilizzo della Certificazione (quella base, scaricabile anche effettuando un tampone antigenico o molecolare) agli uffici pubblici, in banca, alle Poste e nei negozi, ad esclusione di quelli dove si vendono beni considerati essenziali.

>> Riepilogo delle misure previste


Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge n.229/2021)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

TESTO INTEGRALE DECRETO N.229/2021

APPROFONDIMENTO: FAQ DEL GOVERNO

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Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre ha approvato il decreto-legge 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", a fronte dell'aumento dell'incidenza del numero dei casi e della diffusione della nuova variante Omicron.

Di seguito, le principali novità.

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

Dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 gennaio 2022:

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza):

  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022:

  • estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.  

Eventi, feste, discoteche

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

Dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sarà possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato:

  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.